Respinte le opposizioni di Benetton: via libera alla procedura, con rilevanti chiarimenti fiscali
Il Tribunale di Palermo ha omologato il concordato semplificato di gruppo del “Gruppo Venturato”, realtà storica del retail dei marchi Benetton e Sisley in Sicilia e Calabria.
Con il decreto della Sezione IV (proc. n. 2/2025 P.U.), i giudici hanno respinto integralmente le articolate opposizioni del principale creditore, Benetton Group, che contestava l’ammissibilità e la convenienza della procedura.
Le società del gruppo sono state assistite dagli avvocati Michele Perrino, Gaspare Spedale e Ignazio Gabriele Gucciardo, con il supporto degli advisor economico-finanziari prof. Elbano de Nuccio, ordinario di Economia Aziendale all’Università LUM di Bari, e dott.ssa Laura Genchi.
Secondo il Tribunale, l’iter seguito dalle società è stato pienamente corretto. Dopo una fase intensa e documentata di composizione negoziata, il gruppo ha potuto accedere legittimamente al concordato semplificato ex artt. 25-sexies e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
Le contestazioni Benetton e la risposta dei giudici
Benetton aveva sostenuto l’esistenza di un difetto di buona fede nella fase di composizione negoziata, nonché presunte irregolarità di natura contabile, fiscale e lavoristica. Il Tribunale ha però ritenuto tali contestazioni puntualmente infondate, valorizzando la correttezza delle trattative – come attestato dall’esperto nominato –, la regolarità della documentazione prodotta e la fattibilità complessiva del piano.
I giudici hanno inoltre escluso qualsiasi pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, ritenendo il concordato non solo ammissibile, ma anche preferibile sotto il profilo degli interessi coinvolti.
Il nodo fiscale e le note di variazione IVA
Particolarmente significativo è il passaggio dedicato al profilo fiscale. Il Tribunale ha affermato che anche nel concordato semplificato trova applicazione integrale l’art. 26 del DPR 633/1972, in materia di note di variazione IVA. Ciò consente al creditore di recuperare l’imposta senza che il debitore sia tenuto a registrare un nuovo debito IVA.
L’interpretazione si fonda su tre pilastri: la natura pienamente concorsuale del concordato semplificato, la ratio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto e la recente norma di interpretazione autentica sulle sopravvenienze attive (art. 8 del d.lgs. 186/2025), che conferma l’assimilazione del concordato semplificato alle altre procedure liquidatorie.
Un provvedimento dal forte impatto sistemico
Il decreto palermitano affronta anche ulteriori questioni di rilievo, tra cui la delimitazione del perimetro del “gruppo” ai fini della procedura, la gestione dei crediti dei lavoratori trasferiti a Benetton dopo la chiusura dei punti vendita, la valutazione prudenziale dei crediti infragruppo, nonché l’apporto di finanza esterna e l’utilità minima richiesta dall’art. 25-sexies CCII.
All’esito di tale analisi, il Tribunale ha giudicato il piano fattibile e non pregiudizievole, omologandolo integralmente e nominando l’avv. Vittorio Viviani quale liquidatore giudiziale.
Un precedente destinato a fare scuola
La decisione rappresenta uno dei primi provvedimenti a esaminare in modo così ampio e sistematico il concordato semplificato di gruppo, offrendo indicazioni destinate a orientare la prassi e l’interpretazione degli operatori, nonché le valutazioni dei creditori istituzionali.
L’esito positivo della procedura segna un risultato di rilievo per il team legale e finanziario che ha seguito la vicenda, in un contesto reso particolarmente complesso dall’impatto economico e sociale della decisione di Benetton di dismettere la rete di franchising, scelta che ha già attirato una vasta attenzione a livello nazionale.
